“Smart working: tra benefici e criticità” – L’articolo di Marco Chiesara per Il Giorno

L’avv. Marco Chiesara ha scritto un articolo per Il Giorno in cui valuta benefici e criticità dello smart working.

Continue reading ““Smart working: tra benefici e criticità” – L’articolo di Marco Chiesara per Il Giorno”

Lexellent partecipa alla settimana del Lavoro Agile – Milano, 20/24 maggio 2019

Lexellent, partecipa alla settimana del Lavoro Agile, evento organizzato dal Comune di Milano dal 20 al 24 maggio 2019 e giunto alla sua terza edizione.

Lo Studio mette a disposizione la sua esperienza in ambito di smart working adottando per una settimana un’azienda interessata ad avviare o a conoscere il lavoro agile che consente, a chi lo utilizza, di equilibrare i tempi di vita e di lavoro, migliorando la qualità della vita, incrementando la competitività aziendale e salvaguardando l’ambiente.

Per ogni informazione, visitate il sito del Comune di Milano

L’Avv. Hulla Bisonni relatrice al Convegno “Nuove tecnologie, nuovi lavori, nuove modalità di controllo”, organizzato da ASLA

Il 18 luglio 2018, ore 14:30, nel corso del convegno dal titolo “Nuove tecnologie, nuovi lavori, nuove modalità di controllo”, organizzato da ASLA, l’Avv. Hulla Bisonni interverrà in tema di lavoro agile, ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 81/2017.
Leggi il programma dell’evento in formato PDF
Per maggiori informazioni: asla
 

Giulietta Bergamaschi è la nuova Managing Partner di Lexellent

Milano, 27 giugno 2018Nota per il suo impegno a favore delle pari opportunità nelle organizzazioni e per aver sempre rivolto il suo interesse alle tematiche d’avanguardia nel diritto del lavoro, Giulietta Bergamaschi rappresenta un vero e proprio passaggio generazionale alla guida dello Studio nato nel 2011.
Una leadership che secondo i soci fondatori risponde in maniera ancora più efficace alle evoluzioni del mercato e della professione nell’ambito del giuslavoro:
Le organizzazioni stanno affrontando cambiamenti importanti: il mondo del lavoro continua ad evolversi ad altissima velocità e richiede ai giuslavoristi di trovare risposte e soluzioni nuove. Noi di Lexellent abbiamo oggi scelto di essere anche presenti sui temi di innovazione: sicurezza del lavoro, lavoro agile, diversity, gig economy e privacy” ha dichiarato l’avv. Bergamaschi.
Innovazione e pari opportunità sono le linee guida della gestione Bergamaschi per l’organizzazione interna dello Studio che mira ad integrare nuove figure al suo interno nei prossimi mesi in funzione del potenziamento dei singoli dipartimenti.
Leggi la rassegna stampa: Le Fonti LegalIl Sole 24 oreDiritto 24 ,Legal.

“Lavoro agile: esperienze a confronto”, il 25 maggio 2018 da Lexellent

Lexellent è lieta di invitarvi al prossimo evento: “Lavoro agile, esperienze a confronto”.
Interverranno il Dott. Antonio Traficante, Direttore Regionale Inail Lombardia, la Dott.ssa Maria Rosaria Spagnuolo, Responsabile Area Salute e Sicurezza sul Lavoro Assolombarda Milano e Monza Brianza e la Dott.ssa Raffaella Maderna, Direttore Risorse Umane di Lundbech Italia S.p.a.
Programma:
Ore 8:45 – Registrazione Ospiti
Ore 9:00 – Inizio lavori
Ore 10:30 – Chiusura lavori e colazione di metà mattina
Informazioni:
Quando: 25 maggio 2018 ore 9:00
Dove: Lexellent, via Borghetto 3 Milano (MM Palestro – Porta Venezia)
RSVP: lexellent@lexellent.it
smart working

Work-life balance: a che punto siamo?

Un’interessante intervista all’avv. Marco Giangrande in tema di pari opportunità e di come conciliare la vita privata con quella professionale. In Italia il panorama normativo è efficace e chiaro, con leggi, norme e tipologie contrattuali che garantiscono una buona conciliazione vita-lavoro, d’altro canto esiste un blocco culturale che impedisce questo sviluppo soprattutto nelle PMI.
Per seguire l’intervista per esteso, ecco il link.

Lavoro agile: Circolare INAIL n. 48/2017.

L’avv. Giulietta Bergamaschi riprende i punti più interessanti della Circolare INAIL 48/2017 che riporta le istruzioni operative relative alla nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, introdotta dalla legge n. 81 dello scorso 22 maggio.
Il lavoro agile a seguito delle istruzioni operative contenute nella Circolare INAIL n. 48/2017
Con la presente nota segnaliamo i passaggi più interessanti della recente circolare INAIL in materia di lavoro agile.
La disciplina introdotta dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 individua nel lavoro agile una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa, il che comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile fa permanere il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Coerentemente con la previsione della norma, la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.
Sia per le attività svolte in azienda, sia per quelle svolte al di fuori di tale ambito, gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal datore di lavoro tenuto a garantirne anche il buon funzionamento e, quindi, a parità di rischio deve necessariamente corrispondere una identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione del principio alla stregua del quale il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori agili rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo, ivi compresa l’adozione delle norme di sicurezza sul lavoro
Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Il lavoratore agile è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
Secondo la posizione assunta dall’INAIL, l’accordo individuale di cui agli articoli 18 e 19 della legge, “si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche”.
Questo sempre secondo l’INAIL comporta che “La mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo individuale […] comporta che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali”.
I datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.
Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile forma oggetto di comunicazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, comma 1 della norma in argomento.
A tal fine, a partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) sarà disponibile un apposito modello ( .pdf o link ) per consentire ai datori di lavoro di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.per consentire ai datori di lavoro di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

La mobilità del luogo di lavoro.

La mobilità del lavoratore nel panorama giuridico italiano

→ PDF

Aspetti legislativi, giurisdizionali e previdenziali

→ PDF

I maggiori profili fiscali legati al lavoro all’estero

→ PDF

Salute e sicurezza del lavoro con profili di internazionalità

→ PDF

La Trasformazione nel rapporto di lavoro.

I rapporti di lavoro flessibili: le nuove tipologie di lavoro quale risposta alla necessità di necessità.

I Flessibilità – Durata e Orario

Statistiche Job Sharing
→ PDF

II Felssibilità – Contesto e Oggetto della prestazione

Statistiche Telelavoro
→ PDF

III Flessibilità – Il luogo della prestazione

Statistiche Smartworking
→ PDF